Sez. 3, Ordinanza n. 34075 del 23/12/2024 (Rv. 673170-01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Trust interno - Nozione - Ammissibilità nell'ordinamento italiano - Conseguenze - Esigenza di "nazionalizzazione" dell'istituto - Esclusione.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Il trust interno (rectius, i trusts interni) - in cui l'ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee e lo scopo gravitano in Italia, mentre appartiene ad un altro ordinamento la disciplina regolatrice scelta dal disponente - è ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento, senza che ricorra alcuna esigenza di "nazionalizzazione" che, facendo uso di improprie analogie, ne snaturerebbe caratteristiche e struttura.
Legge 16/10/1989 num. 364, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 13, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 8, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 5, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 6, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)