diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9373 del 06/09/1995 (Rv. 493920 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Onere di specificazione analitica del motivo - Indicazione cumulativa di una pluralità di destinazione dell'immobile - Inammissibilità - Modificazione della domanda nel corso del giudizio - Esclusione - Nullità della comunicazione - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493920-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

Il locatore di immobili destinati ad uso non abitativo che intenda esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi degli artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978 n. 392, ha l'onere di specificare analiticamente, ai sensi del citato art. 29 commi quarto e quinto, nella comunicazione da inviare al conduttore, il motivo fra quelli tassativamente indicati (nei commi precedenti) sul quale la disdetta è fondata, al fine di consentire la verifica preventiva della serietà e della pratica realizzabilità dell'intento dichiarato ed il controllo successivo circa l'effettiva destinazione dell'immobile agli usi indicati, non essendo sufficiente l'indicazione cumulativa di una pluralità di destinazioni dell'immobile, restando inammissibile un cambiamento successivo ovvero una specificazione del motivo della disdetta nel corso del giudizio. La sanzione di nullità comminata dall'art. 29 comma quarto cit. e la natura giuridica di condizione di procedibilità dell'azione, assegnata dalla legge alla precedente comunicazione, escludono da un lato l'applicabilità nel relativo giudizio degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nella parte in cui consentono all'attore di modificare la domanda nel corso di esso e, dall'altro, che tali questioni, ove prospettate per la prima volta in appello dal convenuto possono essere considerate eccezioni e come tali ricondotte al regime del divieto dello "ius novorum" di cui all'art. 437 comma secondo dovendo il giudice rilevare d'ufficio la nullità della comunicazione (art. 421 cod. proc. civ.) e il difetto della condizione di procedibilità dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)