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Sez. 3, Sentenza n. 9646 del 06/11/1996 (Rv. 500346 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, C.D. SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI | Comunicazione del diniego - Specificazione analitica del motivo - Obbligatorietà - Portata - Finalizzazione alla verifica circa la serietà e la realizzabilità dell'intento e, dopo il rilascio, circa l'effettiva destinazione ai fini delle sanzioni ex art. 31.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500346-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, C.D. SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI

L'art. 29, comma quarto, legge 27 luglio 1978 n. 392, a norma del quale nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione di un immobile non abitativo, deve essere specificato a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nei precedenti commi dello stesso art. 29 su cui la disdetta è fondata, va interpretato nel senso che esso impone la specificazione analitica del motivo di diniego con riguardo alle concrete ragioni che distinguono la disdetta, in modo da consentire in caso di controversia la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)