Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada
Testo vigente
Titolo I. Omologazione del modello, montaggio e controllo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformita' alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.
Art. 2
1. All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.
2. La scheda di omologazione CEE del modello puo' essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.
3. L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonche' presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.
Art. 3
1. L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalita' e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4
1. La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico E del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, gia' autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
1. I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati all'date e secondo le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.
Art. 6
1. Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.
Art. 7
1. Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, e' affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere b) e c).
2. I fogli di registrazione che il datore di lavoro e' tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresi' soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro.
Art. 8
1. Agli uffici metrici centrale e provinciali e' affidate il compito di accertare:
a) la conformita' dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarita' delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.
2. Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.
Titolo II. Dei diritti erariali e delle tasse sulle concessioni governative
Art. 9
1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 e' subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica e' aggiunto, dopo il n. 89-bis, il seguente n. 89-ter:
2. Indicazione degli atti Ammontare Modo
soggetti a tassa della tassa di pagamento
3. Autorizzazione ad effettuare
operazioni di montaggio e di
riparazione cronotachigrafi
CEE . . . . . . . . . . . 20.000 ordinario
4. Tassa annuale . . . . . . . 10.000 ordinario
Art. 10
1. Per la verificazione di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione e' dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.
2. I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11
1. Le modalita' di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
Titolo III. Sanzioni
Art. 12
1. Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Art. 13
1. Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.
Art. 14
1. Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 17
1. Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.1