Sez. U, Sentenza n. 7023 del 23/12/1988 (Rv. 461206 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di contenzioso tributario, l'Estinzione del processo, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, per inottemperanza del contribuente all'Onere di presentare istanza di trattazione entro sei mesi dalla data di insediamento delle nuove commissioni (Onere manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, correlandosi alla fase di transizione per l'applicazione della riforma di cui al citato decreto), determina la definitività dell'atto impositivo originariamente impugnato, e, quindi, preclude ogni possibilità di successiva contestazione giudiziale dell'atto stesso sia in via di riassunzione che di nuovo ricorso autonomo. (V 1387/87 mass n 450853).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)