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Sez. 1, Sentenza n. 1387 del 10/02/1987 (Rv. 450853 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ESAME DEL MERITO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450853-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - ESAME DEL MERITO - PRECLUSIONE.*

Nel caso di declaratoria di Estinzione del procedimento tributario ai sensi dell'art. 44 d.P.R. n. 636 del 1972, in Mancanza della presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso, resta precluso l'esame nel merito della controversia, come pure della questione ad esso preliminare della prescrizione del tributo, o dell'avvenuta rinuncia alla pretesa fiscale, quindi, anche il dare atto della cessazione della materia del contendere che comporta una decisione del merito, non potendosi svolgere alcun altro confronto fra l'oggetto del giudizio e i fatti sopravvenuti al ricorso. (V 3970/84, mass n 435946; (V 6953/83, mass n 431627; (V 3664/82, mass n 421638; (V 2463/82, mass n 420319).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)