diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12661 del 27/11/1992 (Rv. 479730 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Indennità medico ospedaliere - Retribuzione contributiva - Configurabilità - Computo ai fini dell'indennità premio di servizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479730-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

L'indennità medico-ospedaliera (già indennità di aggiornamento e poi indennità di strutture specialistiche), in quanto corrisposta in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative, rientra nel concetto di retribuzione contributiva delineato dall'art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968 ed è computabile ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, atteso che alla voce "stipendio" (indicata dal citato art. 11) non deve assegnarsi un'accezione ristretta e considerato che l'emolumento suddetto non è identificabile con i compensi fissi di cui al sesto comma dello stesso art. 11, i quali sono solo quelli introdotti dall'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938 n. 1631 ed aboliti con legge 25 marzo 1971 n. 213.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 631 art. 82, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)