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Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 26/07/2016 (Rv. 641160 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Liquidazione - Mancata distinzione tra diritti ed onorari secondo la tariffa professionale applicabile "ratione temporis" - Ricorso per cassazione - Allegazione del pregiudizio derivante da tale omissione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del motivo di ricorso.
Stato
decisa il 2016-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641160-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili "ratione temporis" alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)