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Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 07/10/2015 (Rv. 637479 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Liquidazione dei diritti di procuratore - Lamentata violazione del d.m. n. 140 del 2012 - Mancata deduzione del pregiudizio ad essa conseguente - Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637479-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del d.m. n. 140 del 2012, ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato dall'applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)