Sez. 1, Sentenza n. 4140 del 10/02/1995 Ud. (dep. 14/04/1995) Rv. 200793 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Commercio o somministrazione di medicinali guasti | Detenzione per la somministrazione di medicinali scaduti - Configurabilità del reato consumato - Esclusione - Configurabilità del tentativo - Condizioni.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Commercio o somministrazione di medicinali guasti
L'art. 443 cod. pen. punisce "chi detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti", cosicché, dinanzi a tale inequivoco elemento testuale, non può assimilarsi alla detenzione per il commercio la detenzione per la somministrazione, senza ricorrere all'applicazione analogica della fattispecie incriminatrice, con violazione dei principi di legalità e di tassatività della norma penale. Ne consegue che la detenzione per la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti non integra il reato consumato previsto dall'art. 443 cod. pen., ma ben può concretare una ipotesi di tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del medicinale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)