Sez. 3, Sentenza n. 21791 del 27/10/2015 (Rv. 637556 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Da parte del giudice di prime cure - Violazione dei minimi tariffari - Appello - Onere di indicazione degli importi e delle voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado - Modalità di assolvimento - Rinvio ad una nota richiamata nell'atto di appello ad esso allegata - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Quando la sentenza di primo grado sia censurata con riguardo alle spese di giudizio, sotto il profilo della violazione dei minimi della tariffa professionale, l'onere dell'appellante di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, può essere assolto anche con nota allegata all'atto di appello, e in questo richiamata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)