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Sez. L, Sentenza n. 16149 del 09/07/2009 (Rv. 609371 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese di giudizio da parte della sentenza di primo grado - Violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale - Onere dell'appellante - Indicazione specifica degli importi e delle singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado - Necessità - Possibilità di fornire tali indicazioni con note o memorie illustrative successive - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609371-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)