Sez. L, Ordinanza n. 2463 del 02/02/2025 (Rv. 673805-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010 - Dirigenti medici - Quiescenza alla data di entrata in vigore del cd. Collegato lavoro, ma in servizio al 31 gennaio 2010 - Ricollocamento in servizio - Ammissibilità - Diritto soggettivo - Esclusione - Bilanciamento con le esigenze organizzative dell'ente e con l'osservanza di altre normative settoriali - Necessità.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza medica, ai sensi dell'art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010, anche i dirigenti medici in quiescenza alla data di entrata in vigore del cd. Collegato lavoro, ma in servizio alla data del 31 gennaio 2010, possono chiedere il ricollocamento in servizio, che non costituisce però un diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze organizzative dell'ente e con quelle derivanti dalla necessaria osservanza di altre normative settoriali.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)