Sez. L, Sentenza n. 13454 del 09/06/2006 (Rv. 589719 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE | Trattenimento in servizio dei primari ospedalieri fino al compimento del settantesimo anno di età ex art. 1 legge n. 50 del 1991 - Applicabilità in deroga prevista dall'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 - Requisiti - Sussistenza - Conseguenza - Diritto potestativo dell'interessato con correlata valutazione meramente ricognitiva dei relativi presupposti da parte dell'Ente di appartenenza - Configurabilità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE
In materia di collocamento a riposo dei primari ospedalieri, la disposizione di cui all'art. 1, comma primo, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, secondo cui i suddetti dirigenti sanitari di ruolo che non avessero raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione avrebbero potuto chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (a condizione della preventiva presentazione della relativa domanda entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età) comportava la configurazione di un vero e proprio diritto potestativo in favore degli interessati, non condizionato ad accettazione o valutazioni dell'amministrazione datrice di lavoro, demandata soltanto a verificare la sussistenza dei riportati requisiti mediante atti paritetici, di contenuto meramente ricognitivo, salva l'eventualità, per il caso di contestazione, della determinazione in sede giudiziale della data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro in base alla legge. L'art. 15 nonies, comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), nella parte in cui, abrogando la citata legge n. 50 del 1991, ha fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali avevano già ottenuto il beneficio, va interpretato nel senso che per "ottenimento del beneficio" si deve intendere la continuazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella sussistenza degli evidenziati requisiti previsti dalla menzionata disposizione abrogata. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento del suddetto beneficio in favore di primario ospedaliero, che aveva presentato tempestivamente la domanda di proroga ed era in possesso dei requisiti prescritti con la conseguente acquisizione del relativo diritto potestativo, sull'erroneo presupposto ermeneutico in base al quale alla legge di abrogazione si sarebbe dovuta attribuire portata interpretativa della legge abrogata, nel senso di condizionare la proroga del rapporto di lavoro non alla sola domanda del dipendente ma ad un provvedimento di "concessione di beneficio").
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/1991 num. 50 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)