Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 1 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18002
- Pensioni
- Pensioni enasarco
- Pensione di riversibilità
- Esclusione dal diritto per il coniuge superstite in caso di matrimonio contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni e con durata inferiore ai due anni
- Contrasto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Come la Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare, il vincolo matrimoniale è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 20, quinto comma, l. 2 febbraio 1973, n. 12, che riguardo al trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'ENASARCO subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno di età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Nello stesso senso, riguardo ad analoghe disposizioni in materia di trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: S. n. 189/1991.
Norme impugnate
- art. 20, comma 5, legge 2 febbraio 1973, n. 12
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n. 312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.
Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità già goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27 giugno 1986 (cioè quando aveva più di 72 anni, essendo nato il 1° settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.
Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione, tra l'altro, di "condizioni personali" (art. 3 della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con "i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso, confliggendo, altresì, con l'art. 38, ove risultano garantite le prestazioni previdenziali.
punto 1.1
L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.
punto 1.2
Il Pretore di Padova dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.
punto 2
La questione è fondata.
La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento.
In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n. 189 del 1991).
Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
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