Sez. 3, Sentenza n. 1005 del 06/04/1971 (Rv. 350979 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE DELLA PROVA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE DELLA PROVA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice di primo grado abbia con ordinanza respinto una istanza di prove e la parte non se ne sia lagnato reclamando al collegio, ne riproponendo le questioni relative alla prova davanti al collegio, la stessa richiesta non puo essere riproposta in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)