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Sez. 3, Sentenza n. 1005 del 06/04/1971 (Rv. 350979 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE DELLA PROVA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350979-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - PROPOSIZIONE DELLA PROVA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice di primo grado abbia con ordinanza respinto una istanza di prove e la parte non se ne sia lagnato reclamando al collegio, ne riproponendo le questioni relative alla prova davanti al collegio, la stessa richiesta non puo essere riproposta in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)