Sez. 2, Sentenza n. 253 del 30/01/1974 (Rv. 367879 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - RICHIESTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - RICHIESTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
Qualora il giudice istruttore di primo grado abbia con ordinanza respinto una istanza di prova e la parte non si sia lagnata o reclamando al collegio o riproponendo, comunque, la relativa questione in Sede di decisione della causa, deve intendersi che, con tale comportamento, la parte interessata abbia, in sostanza, rinunziato ad avvalersi del mezzo di prova e che, percio, questo non possa nuovamente essere richiesto in fase di appello. (Conf 1005'71, mass n 350979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)