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Sez. 3, Sentenza n. 4044 del 23/04/1999 (Rv. 525666 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Azienda paraalberghiera (campeggio) - Affitto - Immobile adibito a campeggio - Locazione - Distinzione tra i due contratti - Criterio.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525666-01

AZIENDA - AFFITTO

Il contratto di affitto di azienda paraalberghiera (campeggio) si distingue da quello di locazione di immobile adibito a campeggio per il fatto che, mentre in quest'ultima ipotesi è dedotto in contratto un terreno destinato all'attendamento ed al parcheggio delle "roulottes ", corredato delle sole attrezzature indispensabili per tale destinazione, nel primo caso oggetto del contratto è un complesso organico preesistente alla pattuizione delle parti, del quale, oltre a detto immobile, siano elementi integranti una serie di servizi, di attrezzature e di impianti organizzati per l'esercizio di una impresa turistica ricettiva già funzionante con una sua precisa denominazione, e dotata delle relative scritture contabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)