Sez. 3, Sentenza n. 4044 del 23/04/1999 (Rv. 525666 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Azienda paraalberghiera (campeggio) - Affitto - Immobile adibito a campeggio - Locazione - Distinzione tra i due contratti - Criterio.
AZIENDA - AFFITTO
Il contratto di affitto di azienda paraalberghiera (campeggio) si distingue da quello di locazione di immobile adibito a campeggio per il fatto che, mentre in quest'ultima ipotesi è dedotto in contratto un terreno destinato all'attendamento ed al parcheggio delle "roulottes ", corredato delle sole attrezzature indispensabili per tale destinazione, nel primo caso oggetto del contratto è un complesso organico preesistente alla pattuizione delle parti, del quale, oltre a detto immobile, siano elementi integranti una serie di servizi, di attrezzature e di impianti organizzati per l'esercizio di una impresa turistica ricettiva già funzionante con una sua precisa denominazione, e dotata delle relative scritture contabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)