Sez. 5, Sentenza n. 18862 del 20/09/2004 (Rv. 577196 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Campeggio (ex lett. b del comma secondo del citato art. 68) - Considerazione unitaria - Configurabilità - Conseguenze - Ulteriore (sub) articolazione ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate interne da parte di regolamenti comunali - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, e nell'indicare al riguardo le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera i campeggi (di cui alla lett. b del comma secondo) quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, non autorizzandone (nè "a fortiori" imponendone) l'ulteriore (sub) articolazione ai fini dell'applicazione di diversi criteri di tassazione in sede di regolamenti comunali.
Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)