Sez. 5, Sentenza n. 1078 del 25/03/1983 Cc. (dep. 05/07/1983) Rv. 159734 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI - RAGIONI PROCESSUALI E PERICOLOSITÀ DELLO IMPUTATO - CONSIDERAZIONE ALTERNATIVA E NON CUMULATIVA - PROVVEDIMENTO DI CATTURA EMESSO PER SOLI MOTIVI DI DIFESA SOCIALE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI - RAGIONI PROCESSUALI E PERICOLOSITÀ DELLO IMPUTATO - CONSIDERAZIONE ALTERNATIVA E NON CUMULATIVA - PROVVEDIMENTO DI CATTURA EMESSO PER SOLI MOTIVI DI DIFESA SOCIALE - LEGITTIMITÀ.*
Anche dopo la modifica dell'art. 254 cod. proc. pen., apportata dall'art. 4 legge 12 agosto 1982, n. 532, i motivi che giustificano la cattura facoltativa (ragioni processuali, sotto il duplice profilo del pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, e pericolosità dell'imputato) vanno considerati alternativamente e non cumulativamente. Pertanto, il provvedimento restrittivo può essere emesso anche in Mancanza di esigenze processuali, cioè per soli motivi legati ad esigenze di tutela della collettività. (Conf sez. Vi, 20 dicembre 1982, n. 3507, trinca; (V mass n 150069, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)