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Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 17/06/1981 Cc. (dep. 31/07/1981) Rv. 150069 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - ALTERNATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150069-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - ALTERNATIVITÀ.*

Le ragioni le quali giustificano, nei singoli casi, l'emissione del provvedimento di cattura facoltativo, riassunte nella generica formula del "periculum libertatis", possono consistere o nella pericolosità del soggetto, desumibile dagli elementi indicati nell'ultima parte dell'art. 254 cod. proc. pen. o anche da uno solo di essi, ovvero in ragioni processuali connesse al pericolo di inquinamento delle prove o al pericolo di fuga dell'imputato. Parallelamente a quanto è previsto in tema di diniego della libertà provvisoria (art. 1 comma terzo legge 22 maggio 1975 n. 152), la considerazione dei predetti elementi non è cumulativa ma alternativa: se il provvedimento di cattura è adeguatamente motivato in relazione alla gravità dei fatti o comunque alla pericolosità dell'individuo, non è necessaria una specifica motivazione in ordine alle esigenze processuali (del resto neppure menzionate dall'art. 254 cod. proc. pen., quantunque deducibili dal sistema).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)