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Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 25/05/1981 (Rv. 414002 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 36 DELLA LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOCIETA CON STATUTO PREVEDENTE LA POSSIBILITA DI OPERARE FUORI DEL TERRITORIO STABILITO DALLA PREDETTA LEGGE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414002-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 36 DELLA LEGGE N 634 DEL 1957 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SOCIETA CON STATUTO PREVEDENTE LA POSSIBILITA DI OPERARE FUORI DEL TERRITORIO STABILITO DALLA PREDETTA LEGGE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

Perche possano essere applicati i benefici fiscali previsti dallo art 36 legge 29 luglio 1957 n 634, sulla industrializzazione del Mezzogiorno, occorre che la societa che li invoca operi nell'ambito tassativamente delimitato dalla legge. Detti benefici, pertanto, non competono a societa il cui statuto, in qualsiasi modo, fornisca la possibilita di operare, sia pure indirettamente, fuori dello ambito di detto territorio e cio anche nell'ipotesi in cui la registrazione dell'atto per il quale si invocano i benefici sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del DM 14 dicembre 1965, in quanto tale decreto si e limitato a fissare le modalita di applicazione concreta della normativa agevolatrice senza modificare i presupposti dell'imposizione. (V 2821/79, mass n 399135; (V 2744/73, mass n 366265).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 634 art. 36, DM 14/12/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)