Sez. 1, Sentenza n. 2821 del 17/05/1979 (Rv. 399135 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALI - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALI - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - CONDIZIONI.*
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa previsto dall'art 38 della legge 29 luglio 1957 n 634, in relazione al RD 30 dicembre 1923 n 3269, per gli aumenti di capitale di societa operanti nel Mezzogiorno, spetta solo per il prezzo delle azioni assegnate per l'aumento di capitale con la destinazione prevista dalla stessa norma, e non per il loro eventuale sovrapprezzo - avendo, quest'ultimo, natura di conferimento al patrimonio sociale e non di aumento di capitale - sempreche le limitazioni territoriali delle attivita industriali delle stesse societa nelle zone del Mezzogiorno, previste dalla stessa legge, risultino dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale vigenti alla data della relativa deliberazione. (V 1141/68, mass n 332620; (V 2291/67, mass n 329499; (V 1822/66, mass n 323554).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 634 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)