Sez. L, Sentenza n. 4459 del 06/07/1988 (Rv. 459429 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La dichiarazione d'incostituzionalità di una norma produce effetti, assimilabili a quelli dell'annullamento, che incidono anche sulle situazioni pregresse che non siano divenute intangibili per il verificarsi di un fatto estintivo del diritto (prescrizione o decadenza) o per una decisione non più impugnabile. Pertanto, in tema d'integrazione al minimo di pensione a carico dell'i.N.P.S., l'efficacia retroattiva della parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 1981, incontra un limite nell'avvenuto decorso del termine decennale entro il quale, ai sensi dell'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono impugnabili le decisioni adottate dallo i.N.P.S. in materia di pensioni, con l'ulteriore conseguenza che il diritto all'integrazione predetta può essere riconosciuto solo con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza citata. (Conf 7122/86, mass n 449203, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)