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Sez. L, Sentenza n. 7122 del 02/12/1986 (Rv. 449203 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA - PARZIALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, LETTERA A), DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962 N.1338 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELL'INPS IN TEMA DI PENSIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449203-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA - PARZIALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, LETTERA A), DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962 N.1338 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELL'INPS IN TEMA DI PENSIONI.*

In tema d'integrazione al minimo della pensione diretta (nella specie, di vecchiaia) a carico dell'i.N.P.S., l'efficacia retroattiva della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 1981, incontra un limite insuperabile nell'avvenuto decorso del termine decennale entro il quale, ai sensi dell'art. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono impugnabili le decisioni adottate dall'i.N.P.S. in materia di pensioni, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il diritto all'integrazione predetta può essere riconosciuto solo con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza citata. (V 1568/85, mass n 439549; (V 3337/72, mass n 361162; (V 1707/63, mass n 262604).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)