Sez. U, Sentenza n. 3017 del 17/05/1984 (Rv. 435057 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - DEL SEGRETARIO GENERALE - LIMITAZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - DEL SEGRETARIO GENERALE - LIMITAZIONE DELL'A.G.O..*
Le camere di commercio italiane all'estero, come quella di Madrid, nella disciplina della legge 1 luglio 1970 n. 518, pur perseguendo finalità di interesse generale nel campo dello sviluppo dei rapporti commerciali, e beneficiando del contributo finanziario pubblico nelle proprie spese, non hanno natura di enti pubblici, ma costituiscono persone giuridiche private di tipo associativo, tenuto conto della Mancanza di un'espressa qualificazione legislativa in senso pubblicistico (a differenza di quanto stabilito per le camere di commercio interne dal d.l.l. 21 settembre 1944 n. 315), nonché del fatto che esse non sono munite di poteri d'imperio, non sono costituite direttamente dallo stato, ed operano secondo proprie autonome e libere scelte, restando soggette non a penetrante controllo, ma a mera vigilanza dello stato (anche preventiva, in Sede di riconoscimento), giustificata dai suddetti interessi generali e dal concorso finanziario dello stato medesimo. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di dette camere di commercio all'estero, ivi compreso quello del loro segretario generale, ha carattere privatistico, ed è quindi devoluto alla cognizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 21/09/1944 num. 315, Legge 01/07/1970 num. 518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)