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Sez. U, Sentenza n. 11179 del 27/10/1995 (Rv. 494409 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione e lo Sviluppo - Natura di ente pubblico - Esclusione - Conseguenze - Controversie promosse da dipendente nei confronti dell'Osservatorio - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494409-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

L'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo non costituisce ente pubblico, in quanto la sua istituzione non è avvenuta per disposizione di legge, né alcuna legge gli conferisce tale qualifica, difettando, inoltre, la coincidenza dei suoi scopi con quelli perseguiti dagli enti pubblici ad esso associati (le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano), i quali non hanno provveduto a costituirlo, non hanno su di esso poteri di vigilanza, né provvedono in maniera esclusiva al suo finanziamento. Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione proposta dal rappresentante della Regione Lombardia nell'assemblea dell'Osservatorio, contro l'Osservatorio stesso e la Regione Lombardia, tendente ad ottenere la dichiarazione di invalidità, nonché la sospensione, della deliberazione dell'assemblea dell'Osservatorio con la quale egli era stato sostituito, su richiesta della menzionata Regione, con altra persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)