Sez. 2, Sentenza n. 2834 del 26/07/1969 (Rv. 342633 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI TRA EDIFICI FINITIMI - DESTINAZIONE A CORTILE DEL TERRENO POSTO TRA GLI EDIFICI - IRRILEVANZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI TRA EDIFICI FINITIMI - DESTINAZIONE A CORTILE DEL TERRENO POSTO TRA GLI EDIFICI - IRRILEVANZA.*
L'art.873 cod.civ., il quale dispone che le costruzioni su edifici finitimi devono essere tenute a distanza non inferiore a metri tre, si applica anche nell'ipotesi in cui, uno dei proprietari, abbia destinato a cortile una fascia di terreno, posta fra un suo fabbricato ed il confine, di lunghezza inferiore a metri tre, giacche anche in tal caso sussiste il pericolo di intercapedini dannose. (V.1633-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)