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Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 21/04/1975 (Rv. 375116 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375116-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - CORTILE - INOSSERVANZA DELLA DISTANZA LEGALE - INTERCAPEDINE VIETATA - CONFIGURABILITA.*

L'art 873 cod civ, il quale dispone che le costruzioni di edifici finitimi devono essere tenute a distanza non inferiore a quella legale, si applica anche nell'ipotesi in cui uno dei proprietari abbia destinato a cortile una fascia di terreno posta tra un suo fabbricato, a cui serve, ed il confine: la funzione di cortile cosi attribuita ad un'area siffatta non fa venir meno l'Obbligo di rispettare la distanza legale, giacche un cortile di questo genere, ove abbia una larghezza inferiore a quella prescritta, costituisce al tempo stesso una intercapedine vietata. (Conf 2834/69, mass n 342633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)