Sez. 3, Sentenza n. 15706 del 08/11/2002 (Rv. 558348 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Comparsa di costituzione - Art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - Richiama operato dall'art. 436, ultimo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Onere dell'appellato di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda - Portata.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE
In materia di impugnazioni civili, dal coordinamento della previsione di cui all'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. con quella di cui al successivo art. 436 (secondo cui al giudizio di appello si applicano <<in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 416>>) si evince che l'onere a carico della parte appellata di <<prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda>> non riguarda tutto l'impianto difensivo dell' appellante, bensì esclusivamente i fatti che quest'ultimo ha affermato nell'atto di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)