Sez. L, Sentenza n. 383 del 14/01/2000 (Rv. 532860 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Richiamo nella comparsa a quanto dedotto nell'atto di costituzione del precedente grado - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE
Il richiamo nella comparsa di costituzione in appello "a tutto quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado" non confligge con l'art. 436, comma secondo cod.proc.civ., che nel rito speciale del lavoro - nell'ambito del più generale principio fissato dall'art. 346 cod.proc.civ., secondo cui le domande e le eccezioni s'intendono rinunziate se non espressamente riproposte in appello - impone all'appellato di formulare nella memoria difensiva la "dettagliata esposizione di tutte le sue difese", con formula che non richiede specificità e analitica indicazione delle questioni sottoposte al giudice, come è, invece, previsto per l'appellante, cui è richiesta l'indicazione dei "motivi specifici d'impugnazione".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)