Sez. 1, Sentenza n. 460 del 18/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212586 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino nei casi previsti dall'art. 307 cod. proc. pen. - Domanda del P.M. - Necessità - Motivazione della domanda - Necessità - Esclusione - Allegazione degli elementi su cui essa si fonda - Necessità - Obblighi del giudice.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Anche per il ripristino della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307 cod. proc. pen. opera il principio della domanda cautelare, per cui è da escludere la possibilità di adozione di misure che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero, a carico del quale non è previsto un obbligo di specifica e puntuale motivazione, bensì un obbligo di allegazione degli atti su cui la richiesta si fonda, mentre al giudice, una volta che la richiesta, sia pure in maniera generica o implicita, sia stata formulata, incombe l'obbligo di adeguata motivazione sulla scorta degli atti trasmessigli dal P.M.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)