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Sez. 1, Sentenza n. 5276 del 04/12/2001 Cc. (dep. 08/02/2002) Rv. 221338 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino nei casi previsti dall'art. 307, comma 2, cod. proc. pen. - Richiesta del PM - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221338-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

La richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere il ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 307, comma 2, cod. proc. pen., può limitarsi a fare riferimento alla sentenza di condanna - che ne costituisce il presupposto indefettibile - ed a prospettare il pericolo di fuga senza che sia necessario corredarla di ulteriori elementi posto che essa è diretta al giudice che già dispone di tutti gli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)