Sez. 2 - , Sentenza n. 15547 del 16/05/2022 (Rv. 664879 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Art. 119 l.fall. - Testo antecedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Esito sentenza Corte cost. n. 279 del 2010 - Decreto di chiusura del fallimento - Annotazione nel registro delle imprese - Idoneità alla decorrenza dei termini per il reclamo nei confronti del creditori ammessi al passivo - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
Ai sensi dell'articolo 119 l.fall., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, quale risultante all'esito della sentenza della Corte cost. n. 279 del 2010, l'annotazione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non è idonea a far decorrere il termine di quindici giorni per il reclamo avverso tale decreto, nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare.
Legge Falliment. art. 119 com. 2, Cod. Civ. art. 2193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)