diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12387 del 06/07/2004 (Rv. 574197 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Società originariamente parte in causa - Incorporazione fra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e quella di proposizione dell'appello - Comunicazione alla controparte - Mancanza - Appello - Proposizione nei confronti della società incorporata - Validità.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574197-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

L'incorporazione di una società in un'altra, determinando l'estinzione della prima e la conseguente successione a titolo universale della seconda, trova la sua disciplina processuale nell'art. 300 cod. proc. civ., non essendo invocabile l'art. 2193 cod. civ., la cui previsione, relativa alla presunzione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, non opera nell'ambito del processo. Conseguentemente, qualora fra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado e la data di proposizione dell'appello la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a conoscenza della controparte, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)