Sez. 3, Sentenza n. 8525 del 02/08/1993 (Rv. 483381 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Consenso alla vendita del fondo oggetto del diritto di prelazione prestato anteriormente alla ricezione della comunicazione prescritta dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Rinuncia al diritto di prelazione - Configurabilità - Condizioni.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
In tema di prelazione agraria, il consenso prestato dal colono (o dall'affittuario, mezzadro e compartecipante), prima di avere ricevuto la comunicazione prescritta dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, alla vendita del fondo che è oggetto del suo diritto di prelazione, implica la rinuncia di questo diritto solo se è riferito ad una individuata alienazione, della quale siano specificati gli elementi indicati dal quarto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, talché dallo stesso consenso possa desumersi che il colono abbia comunque ricevuto comunicazione in una forma equipollente, ancorché diversa, a quella prescritta dal citato articolo 8, perché completa di tutti gli elementi essenziali della proposta di acquisto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)