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Sez. 3, Sentenza n. 936 del 26/01/1995 (Rv. 489988 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposto - Comunicazione della volontà di alienazione del fondo - Notifica ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Carattere cogente esclusione - Comunicazione della proposta di acquisto completa di tutti gli elementi essenziali - Sufficienza - Successiva rinuncia al diritto di prelazione - Validità.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489988-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 (cosiddetta "prelazione agraria") diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo, anche verbalmente, la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto all'art. 8 cit.. Pertanto, quando sia raggiunta la prova, incombente allo stesso proprietario, di tale comunicazione completa di tutti gli elementi essenziali della proposta di acquisto, deve ritenersi valida la rinuncia al diritto di prelazione successivamente espressa in forma scritta dall'avente diritto, anche se indipendentemente ed anteriormente alla notificazione del preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)