Sez. L, Sentenza n. 4864 del 09/09/1982 (Rv. 422867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE NUMERICA DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA, EX ART. 35 LEGGE N. 300 DEL 1970 - RICOMPRENSIONE DEI DIPENDENTI TEMPORANEAMENTE SOSPESI - NECESSITÀ - LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DEGLI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE NUMERICA DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA, EX ART. 35 LEGGE N. 300 DEL 1970 - RICOMPRENSIONE DEI DIPENDENTI TEMPORANEAMENTE SOSPESI - NECESSITÀ - LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DEGLI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza del numero minimo di dipendenti previsto, dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970, per l'applicabilità delle Disposizioni di cui all'art. 18 della stessa legge, occorre considerare la reale struttura dell'organigramma aziendale, computando perciò tutti i soggetti legati all'imprenditore da un rapporto di lavoro, ancorché questo sia temporaneamente sospeso (nella specie, per gravidanza della lavoratrice, ai sensi della legge n. 1204 del 1971), esclusi, peraltro, i lavoratori assunti in sostituzione degli assenti con diritto alla conservazione del posto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)