Sez. L, Sentenza n. 6165 del 20/10/1983 (Rv. 430957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DESTINATARI EX ART. 35 DELLA STESSA LEGGE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DESTINATARI EX ART. 35 DELLA STESSA LEGGE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
L'accertamento relativo alla sussistenza del numero dei dipendenti occupati, necessario per stabilire se, in relazione alla previsione numerica posta dall'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sia applicabile la reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, del lavoratore illegittimamente licenziato, va condotto considerando il numero delle unità lavorative - nel periodo di lavoro del dipendente licenziato - alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell'impresa, nonché delle risultanze dei libri paga e matricola, computando i lavoratori assenti per malattia, ma escludendo dal calcolo sia le persone che solo occasionalmente e saltuariamente svolgano qualche attività nell'azienda, sia i familiari del datore di lavoro che siano cointeressati alla direzione dell'azienda o che vi esplichino attività a titolo gratuito. (V 4864/82, mass n 422867; (V 5861/80, mass n 409675; (V 4394/74, mass n 373078).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)