Sez. 4, Sentenza n. 39470 del 26/05/2004 Cc. (dep. 08/10/2004) Rv. 229571 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Giusto processo - Disciplina transitoria prevista dalla legge n.63 del 2001 - Dichiarazioni già valutate nel merito - Criteri di valutazione nel giudizio di legittimità.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
In tema di giusto processo e con riguardo alla disciplina transitoria dettata dall'art 26 legge n. 63 del 2001, deve ritenersi che la norma contenuta nel comma quinto, secondo la quale alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito si applicano nel giudizio di legittimità le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse, vada interpretata nel senso che, in sede di legittimità, non solo la valutazione, ma anche l'utilizzabilità delle prove a contenuto dichiarativo, in relazione alle modalità di formazione e di acquisizione delle medesime, vadano verificate sulla base della normativa vigente all'epoca e non di quella sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)