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Sez. 6, Sentenza n. 3383 del 24/10/2001 Ud. (dep. 30/01/2002) Rv. 220632 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Prova a contenuto dichiarativo formata ed acquisita secondo la disciplina vigente prima della legge n. 63 del 2001- Applicazione in sede di legittimità della nuova disciplina in materia di inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220632-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di c.d. 'giusto processò, il significato della disciplina transitoria dettata dall'art. 26 comma 5, della legge 1 marzo 2001 n. 63, è quello di non derogare al principio 'tempus regit actum' e alla regola generale che attribuisce alla corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex post della corretta interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e procedurali da parte del giudice di merito. Ne consegue che la citata norma, pur facendo riferimento letterale alle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni di merito, va interpretata (conformemente alla finalità perseguita dal legislatore con l'identica disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2000 n. 35) nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove disposizioni in materia di inutilizzabilità della prova a contenuto dichiarativo (In applicazione di tali principi la Corte ha escluso che potesse dar luogo ad inutilizzabilità l'assunzione di dichiarazioni rese da 'collaborantì senza il triplice avvertimento imposto dall'art. 64 cod.proc.pen, nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della legge 1 marzo 2001 n. 63).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)