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Sez. 3, Sentenza n. 1355 del 10/02/1998 (Rv. 512442 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Condizioni - Necessità che il fatto da provare non sia diverso rispetto a quello costituente "semiplena probatio" - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512442-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il giuramento suppletorio è deferibile, in base al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche quando il fatto da provare sia diverso rispetto a quello che il giudice abbia ritenuto costituire "semiplena probatio" della domanda o dell'eccezione (la S.C. ha affermato il principio in un caso in cui, a seguito di effrazione di cassetta di sicurezza bancaria, era stata provata a mezzo di giuramento suppletorio la circostanza che il giorno del furto si trovassero preziosi nella stessa sulla base della "semiplena probatio" costituita dall'abitualità del deposito di preziosi nella cassetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 2736 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)