Sez. L, Sentenza n. 5925 del 20/06/1994 (Rv. 487132 - 01)
Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Del giuramento suppletorio | Condizioni - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criteri - Comportamento stragiudiziale delle parti e semplici presunzioni - Rilevanza.
Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Del giuramento suppletorio
La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 cod. civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)