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Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 (Rv. 588265 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Domanda proposta nel corso del giudizio già pendente - Domanda riconvenzionale, di accertamento incidentale, atto di intervento o di chiamata in causa o garanzia -
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588265-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso che, innestandosi in un processo già pendente, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, e gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)