Sez. 3, Sentenza n. 6707 del 21/05/1996 Ud. (dep. 03/07/1996) Rv. 205229 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Impianto di depurazione - Interruzione di un processo di depurazione in conseguenza della mancanza di energia elettrica - Conseguente superamento dei limiti tabellari - Illecito penale - Sussistenza - Forza maggiore o caso fortuito - Esclusione.
Acque
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento il superamento dei limiti tabellari conseguente all'arresto del ciclo depurativo di tipo biologico a causa di una interruzione involontaria dell'erogazione di corrente elettrica non costituisce fatto imprevedibile e idoneo ad escludere la responsabilità penale. Tale evento non assume infatti i caratteri dell'eccezionalità e dell'inevitabilità necessari per escludere l'affermazione di colpevolezza del titolare dell'impianto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)