Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 10/01/2000 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215526 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Impianto di depurazione - Guasto dell'impianto - Superamento dei limiti tabellari - Assenza di presidi tecnici adeguati - Esonero da responsabilità del titolare dello scarico - Esclusione.
ACQUE
In ordine al reato di scarico oltre i limiti tabellari, di cui all'art.21, comma 3, della legge n.319 del 1976, la circostanza che il depuratore sia stato regolarmente autorizzato e collaudato non esclude l'eventuale responsabilità penale per colpa nel momento della gestione, ove manchi la continuità del controllo e se il monitoraggio non risulti adeguato. L'imprenditore, infatti, deve comunque predisporre tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale attraverso l'arresto automatico della produzione in caso di evento indesiderato. Ciò anche alla luce del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152, il quale, nell'art.59, comma 6, ha introdotto per i gestori di impianti di depurazione il principio di responsabilità per dolo o grave negligenza.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)