Sez. 6, Sentenza n. 13793 del 06/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 215282 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Installazione di ricetrasmittente collegata al telefono di una abitazione - Configurabilità del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. e non di quello di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Distinzione tra i due reati - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
L'installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di una abitazione, con la quale si rende possibile la intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su tale utenza, realizza la condotta descritta dall'art. 617 bis cod. pen., mentre la previsione di cui all'art. 615 bis cod. pen. riguarda il diverso caso di indebita captazione di notizie o di immagini attinenti alla sfera privata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (cineprese, videocamere, apparecchi magnetofonici), al di fuori, dunque, della intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti tra la vittima del reato e terzi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva abusivamente installato una ricetrasmittente collegata al telefono della moglie separata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 com. 2, Cod. Pen. art. 617 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)