Sez. 5, Sentenza n. 8107 del 29/01/2004 Ud. (dep. 25/02/2004) Rv. 228753 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Installazione di una segreteria telefonica - Rilevanza ai sensi dell'art. 617 bis cod. pen. - Condizioni - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Differenze con il reato di cui all'art. 617 cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
L'installazione di una segreteria telefonica non costituisce automaticamente un apparato di intercettazione rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., posto che, a tal fine, occorre accertare che l'apparecchio sia predisposto per effettuare la registrazione all'insaputa della persona che telefona mentre sul piano dell'elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo specifico, occorre che l'installazione dell'apparecchio sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche. Qualora, una volta installata la segreteria per finalità proprie, la si utilizzi talvolta per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate da altri (nella specie dipendenti del comune), una siffatta impropria utilizzazione non integra la previsione di cui all'art. 617 bis, bensì quella di cui all'art. 617 cod. pen. che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 lett. B, Cod. Pen. art. 617
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)