diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 14/03/1978 (Rv. 390640 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL RD N 1775 DEL 1933 - EFFICACIA IMMEDIATA - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE IN CORSO.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390640-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 123, COMMA SECONDO DEL RD N 1775 DEL 1933 - EFFICACIA IMMEDIATA - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE IN CORSO.*

In tema di liquidazione dell'indennizzo per imposizione di servitu di elettrodotto, la sentenza della Corte costituzionale n 46 del 1973, la quale ha dichiarato l'illegittimita dell'art 123 secondo comma del RD 11 dicembre 1933 n 1775, nella parte in cui prevedeva un "soprappiu" del quinto nella Determinazione del valore dell'immobile gravato dalla servitu medesima, spiega immediata efficacia, dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sulle situazioni giuridiche non ancora esaurite in via definitiva ed irrevocabile, e, di conseguenza, impone la disapplicazione della predetta norma nelle controversie che a quella data siano ancora pendenti in ordine alla quantificazione della indennita. (V 1842/74, mass n 370056).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)