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Sez. 3, Sentenza n. 9400 del 06/09/1999 (Rv. 529664 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Compenso all'avvocato per attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, e non indicata nella parcella - Risarcibilità a favore della parte vittoriosa a titolo di danno emergente - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529664-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale e non considerate nella nota di cui all'art. 75 disp.att.cod.proc.civ., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, cod.proc.civ., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)